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Durata dei tirocini

ATTENZIONE: NON É PIÙ POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL TERMINE DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE O DOPO IL CONSEGUIMENTO DI UN MASTER O DI UN DOTTORATO.

 

DURATA DEI TIROCINI (ai sensi dell’art. 11 d.l. 138/2011 conv. l. 148/2011 e della d.g.r. Piemonte 100-12934)

 

  1. Tirocini c.d. curriculari:

  • studenti che frequentano la scuola secondaria: 4 mesi (ex art. 7 D.M. 142/1998);

  • allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale o di altre attività formative nel cui ambito il tirocinio è promosso: 6 mesi;

  • studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione anche non universitari: 12 mesi

     

  1. Tirocini c.d. extracurriculari

  • neodiplomati e neolaureati, attivati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio: 6 mesi

(non è più possibile attivare tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o di un dottorato o al termine di un corso di specializzazione)

 

  1. Tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro

  • lavoratori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità: 6 mesi

 

  1. Tirocini a favore di persone disabili

  • massimo 24 mesi

 

  1. Tirocini prossimi a favore delle persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, 1° comma della l. n. 381/1991

  • anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale: 12 mesi

 

  1. Tirocini estivi

  • non può protrarsi oltre i 3 mesi e deve realizzarsi obbligatoriamente nell’arco temporale compreso tra la fine dell’anno scolastico/formativo o accademico in corso e l’inizio di quello successivo.

 

Il tirocinio può essere prorogato, la proroga è circoscritta al limite massimo di durata previsto per la tipologia sopra indicata.

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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
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