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Tirocini

ATTENZIONE: NON É PIÙ POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL TERMINE DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE O DOPO IL CONSEGUIMENTO DI UN MASTER O DI UN DOTTORATO.

 

Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, prevede la possibilità di promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.

Esistono diverse tipologie di tirocini:

  1. Tirocini formativi e di orientamento previsti all’interno di un formale percorso di istruzione e formazione: si tratta dei c.d tirocini curriculari nella accezione chiarita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 24/2011 del 12 settembre 2011 e cioè dei tirocini la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento. Rientrano in tale definizione i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

I tirocini possono definirsi curriculari qualora siano promossi da parte di Università o da Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da un’istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia. Destinatari devono essere studenti universitari, compresi gli iscritti ai master e ai corsi di dottorato, gli studenti di scuola secondaria superiore, gli allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso. Il tirocinio deve essere svolto all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

  1. Tirocini formativi e di orientamento: sono i tirocini c.d. extracurriculari e sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro come disciplinati dall’articolo 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138.

  2. Tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro: sono i tirocini svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati come disciplinati dalla legislazione regionale

  3. Tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali: questi tirocini sono disciplinati dall’art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68

  4. Tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, 1° comma della l. 381/1991 (ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell’ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale nonché quelli rivolti a favore di ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalla Province)

  5. Tirocini estivi di orientamento: ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/08 si tratta dei tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso una Università o un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. Il limite minimo di età è di 16 anni.

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